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Statuto

Associazione Per Le Libertà

(PDL)

Articolo I

(costituzione e scopo)

L’Associazione Per Le Libertà è una associazione senza scopo di lucro alcuno, composta da cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali, sociali e politiche volte alla diffusione dei principi e dei valori della democrazia liberale.

L’azione programmatica dell’associazione sarà sempre ispirata ai principi e ai valori di questa grande cultura e volta alla promozione della pace, della libertà dei popoli, della sicurezza, della dignità della persona umana, dell’economia di mercato, della sussidiarietà, della solidarietà, della giustizia, dello Stato di diritto, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell’ambiente.

Articolo II

(soci)

Possono essere soci dell’associazione tutti i cittadini di età superiore a sedici anni che ne facciano domanda e che non siano già iscritti ad un altro circolo o associazione politica; l’iscrizione comporta ipso iure l’adesione alle finalità statutarie dell’Associazione e l’impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie possibilità.

L’iscrizione alla presente Associazione è incompatibile con qualsiasi adesione ad associazioni e/o enti segreti.

Articolo III

(modalità di iscrizione)

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal richiedente su apposito modulo prodotto da questa Associazione, deve contenere:

  • I dati anagrafici;

  • I titoli di studio e la professione;

  • La dichiarazione di non essere iscritto a nessuna altra associazione politica;

  • La dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete;

  • La firma di presentazione di almeno un socio, la liberazione per l’uso dei dati sensibili da parte dell’Associazione.

La domanda deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione; il Consiglio Direttivo delibera in merito entro 30 giorni dal ricevimento. In mancanza di risposta la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di ricevimento e/o presentazione.

Articolo IV

(perdita della qualità di socio)

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

  • Dimissioni;

  • Morosità;

  • Espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato. La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza, come infra specificato. Le modalità di espulsione vengono indicate nel successivo art. X.

Articolo V

(finanziamento dell’attività associativa)

L’Associazione non persegue fini di lucro.

L’attività dell’Associazione è finanziata attraverso le quote associative versate dai soci. La raccolta di altri fondi è consentita mediante l’attuazione di ogni iniziativa conforme agli scopi associativi consentiti dalla legge.

Articolo VI

(quote associative, esercizio del diritto di voto, decadenza per morosità)

Il Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno determina l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo e ne dà adeguata comunicazione.

Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo; i soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro e non oltre il 30 giugno. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 30 giugno dichiara decaduti dalla qualità di associato coloro che non hanno provveduto al predetto versamento nel termine indicato.

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dagli associati che abbiano già versato la quota per l’anno in corso; il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell’assemblea, secondo le modalità sancite dal Consiglio Direttivo.

I soci dichiarati decaduti, per essere riammessi a far parte dell’Associazione, devono presentare una nuova domanda di iscrizione che, se accolta dal Consiglio Direttivo, consente l’esercizio dei diritti associativi secondo quanto indicato dall’art. III.

Articolo VII

(organi dell’associazione)

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci;

  • Il Presidente;

  • Il Consiglio Direttivo.

Articolo VIII

(assemblea dei soci)

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; e precisamente:

  • Individua le linee programmatiche dell’Associazione;

  • Elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;

  • Delibera in merito ai rendiconti ed ai preventivi di spesa;

  • Delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto;

L’avviso di convocazione, da inoltrarsi ai soci nei 10 giorni antecedenti la data fissata per l’assemblea, deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, gli argomenti da esaminare nel corso dell’assemblea e nel caso proposte di modifica dello Statuto anche il loro testo dettagliato.

L’assemblea può inoltre convocarsi a seguito di:

  • Richiesta scritta di almeno 1/3 del Consiglio Direttivo;

  • Richiesta scritta di almeno 1/5 degli associati.

In entrambi i due casi summenzionati, la richiesta di convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente, il quale convoca l’Assemblea entro 20 giorni.

La presidenza dell’Assemblea dei soci è assunta di regola dal Presidente, salvo diversa delibera dell’Assemblea stessa, e, in caso di inadempimento del Presidente, dal vice Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo (assemblea ordinaria dell’associazione) è convocata ogni anno nel mese di aprile.

L’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.

Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto al momento dell’assemblea.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche dello Statuto.

Articolo IX

(il presidente)

Il presidente dell’associazione è eletto direttamente dall’assemblea dei soci; esso ha la legale rappresentanza dell’associazione.

Il presidente fa parte del consiglio direttivo di cui convoca le riunioni.

Convoca l’assemblea dei soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell’assemblea stessa. Concorre con gli altri membri del consiglio direttivo a sviluppare e organizzare le attività dell’associazione secondo le linee direttive fissate dall’assemblea dei soci.

Il presidente dura in carico tre anni e può essere rieletto solo due volte consecutive.

Il presidente può terminare il suo mandato prima della scadenza triennale per dimissioni o per approvazione da parte dell’assemblea dei soci di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve per prima cosa essere proposta al consiglio direttivo da uno o più membri. Ottenuto in tale sede il voto favorevole di 2/3 del consiglio direttivo escluso il presidente, la mozione viene sottoposta al voto dell’ assemblea dei soci, appositamente convocata dal presidente entro 20 giorni.

Le dimissioni per qualunque motivo del presidente comportano la decadenza del consiglio direttivo.

Articolo X

(il consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell’associazione e da altri membri eletti dall’assemblea degli associati.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di 9 membri, compreso il presidente; il numero dei membri del consiglio direttivo è deciso dall’assemblea e non può essere superiore al 20% del numero degli associati.

Il consiglio direttivo, al pari del presidente, dura in carica tre anni; ogni suo membro può partecipare ad un massimo di tre consigli direttivi consecutivi.

Il consiglio direttivo si riunisce su proposta del presidente o, in caso di inadempimento, del vice presidente o del membro più anziano.

Il consiglio direttivo nomina fra i suoi membri il vice presidente ed il tesoriere.

Le delibere del consiglio direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo formula e realizza i programmi di attività dell’associazione e ne gestisce l’ordinaria amministrazione. In particolare ed a titolo esemplificativo:

  • Formula il programma dettagliato delle attività dell’associazione e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi, nell’ambito delle direttive dell’assemblea;

  • Determina e riscuote le quote associative;

  • Vaglia le domande di iscrizione all’associazione;

  • Cura la corretta tenuta della contabilità e predispone per l’assemblea ordinaria dell’associazione i conti consuntivo e preventivo, tramite il tesoriere;

  • Cura la tenuta del registro dei soci;

  • Approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell’associazione, nell’ambito della normativa statutaria;

  • Delibera l’applicazione ai soci di eventuali procedimenti disciplinari (richiamo, sospensione ed espulsione), così come previsti da apposito regolamento.

Articolo XI

(elezione del presidente e dei membri del consiglio direttivo)

Le elezioni del presidente e degli altri membri del consiglio direttivo avvengono, in successione, in una apposita assemblea dei soci convocata dal presidente uscente alla scadenza del mandato.

Le candidature per la carica di presidente devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo almeno 5 giorni prima dell’assemblea, debitamente sottoscritte dall’interessato.

Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto, separatamente per il presidente e per gli altri membri del consiglio direttivo. Viene eletto presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci con diritto di voto.

In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per l’elezione degli altri membri del consiglio direttivo, l’elettore può indicare sulla scheda un numero massimo di tre candidati. Vengono eletti membri del consiglio direttivo, con unica votazione, i candidati che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

Nel caso che, per qualsiasi motivo, un membro del consiglio direttivo venga a cessare dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice presidente o, in mancanza dal membro più anziano del direttivo. In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, si fa luogo a nuova elezione.

Articolo XII

(anno sociale)

A tutti gli effetti di legge, in particolare per il conto economico, l’anno sociale coincide con l’anno solare.

Articolo XIII

(confusione con il PDL)

L’associazione si propone quale scopo ulteriore quello di espletare tutto quanto previsto al fine di poter essere asserita a livello nazionale nel partito del PDL (popolo delle libertà).

Articolo XIV

(clausola arbitrale)

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo XV

(rinvio alla legge)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. Il presente atto si compone di otto pagine dattiloscritte ed una bianca, per le firme.